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Sub Emendamento n. 21.0.1000/21 dell'emendamento 21.0.1000 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Respinto

testo emendamento del 26/11/17

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All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «art. 21-bis», apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; è successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con l'esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto"».

            b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Il personale operante nelle imprese ferroviarie nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma. AI personale addetto alle mansioni di cui al primo periodo del presente comma, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al primo periodo del presente comma. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 8 del presente articolo,»

        Conseguentemente:

            a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

            b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 65 e 66".

        2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui la decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, e successive integrazione e modificazioni al primo periodo, le parole: sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare« sono sostituite con le seguenti: »sono deducibili nel limite dell' 82 per cento del loro ammontare».

        3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare."

            b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

            c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento"».

        4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

        5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

            b) all'articolo 94, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2018: – 20.000.000:

        2019: – 30.000.000;

        2020: – 30.000.000