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Sub Emendamento n. 21.0.1000/22 dell'emendamento 21.0.1000 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Respinto

testo emendamento del 26/11/17

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All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «art. 21-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 24, del decreto legge 67 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre n. 214 al comma 14, all'alinea, dopo le parole: "ad applicarsi", sono inserite le seguenti: "al personale addetto ai lavori nelle cave come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999"».

        Conseguentemente:

            a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

            b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

        2. All'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

        3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

            b) all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

            c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 82 per cento».

        4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

        5. le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

        b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2018: – 30.000.000:

        2019: – 30.000:000;

        2020: – 30.000:000.