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Sub Emendamento n. 21.0.1000/26 dell'emendamento 21.0.1000 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Respinto

testo emendamento del 26/11/17

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All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «art. 21-bis», al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) ai lavoratori dipendenti che sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni e svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato A o hanno svolto le medesime professioni per almeno metà del proprio periodo lavorativo complessivo.»

        Conseguentemente:

            a) Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti-modifiche:

            a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

            b) al comma 69 le parole "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

        2. All'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, .n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

        3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare,";

            b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".;

            c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

        4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

        5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

        b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2018: – 30,000.000:

        2019: – 30:000.000;

        2020: – 30.000.000