presentato il 26/11/2017 in V Bilancio del Senato da Loredana DE PETRIS (Misto) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 26/11/17
All'emendamento 21.0.1000, al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti pensionamento» con le seguenti: «che hanno svolto per almeno sette anni».
Conseguentemente, dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:
«Art. 84-bis.
(Web Tax)
1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è sostituito dal seguente:
"Art. 1-bis.
(Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata)
1. Le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società dì cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, sono assoggettati ad un'imposta del 3 per cento calcolata sul totale del fatturato comunque realizzato sul territorio nazionale.
2. 1 soggetti di cui al comma 1 che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano lo stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e della prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1 si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alta data di presentazione d'istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle società e degli enti di cui al comma del presente articolo, nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 al fine di definire in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari dell stabile organizzazione.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
7. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 affluiscono ad appositi capitoli ovvero capitoli/articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate a fini dell'attuazione delle disposizioni di successivo comma 8».