Sub Emendamento n. 21.0.1000/41 dell'emendamento 21.0.1000 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Respinto

testo emendamento del 26/11/17

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Al comma 3, lettere a) e b), sostituire le parole: «anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni», con le seguenti: «anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni».

        Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

        «13-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

        13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».