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Sub Emendamento n. 21.0.1000/58 dell'emendamento 21.0.1000 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Respinto

testo emendamento del 26/11/17

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Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Al fine del riconoscimento dell'intera anzianità contributiva annuale per il calcolo dell'anzianità contributiva necessaria ad acquisire il diritto alla pensione distribuendo nell'arco dell'intero anno lavorativo la contribuzione versata per i periodi lavorati dai lavoratori con contratti di part-time verticale ciclico, i contributi da accreditare a tali lavoratori sono riproporzionati sull'intero anno cui si riferiscono, anziché esser versati solo in relazione a prestazioni lavorative eseguite in una frazione di esso.

        5-ter. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel limite di una spesa annua pari a 50 milioni di euro, stabilisce le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 5-bis.

        5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».