presentato il 26/11/2017 in V Bilancio del Senato da Laura BIGNAMI (Misto) e altri e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 26/11/17
All'emendamento 21.0.1000, capoverso «Art. 21-bis», apportare le seguenti modifiche:
a) Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
«5-bis. All'articolo 1, comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i "caregiver familiari", come definiti alla lettera G-bis di cui all'allegato A, il requisito anagrafico è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni purché siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. In ogni caso, per i caregiver familiari, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo cinque anni;
5-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 5-bis, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestata dai caregiver familiari, nei confronti dell'assistito. Le previsioni di cui al presente comma si applicano ad un caregiver familiare per assistito, eccetto i genitori».
Conseguentemente, all'allegato A dopo la lettera «G», inserire la seguente:
«G-bis. Caregiver Familiare ovvero il prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura dei coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua».
Conseguentemente, all'articolo 92 comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018».
Conseguentemente dell'emendamento 21.0.1000 apportare le seguenti modifiche:
1. La lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) al comma 1 sostituire le parole: "e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019", con le seguenti: ", di 241,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 271,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 270,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 259,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 214,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 199,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 250 milioni di euro per l'anno 2026 e di 231,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».