presentato il 26/11/2017 in V Bilancio del Senato da Sergio PUGLIA (M5S) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 26/11/17
All'emendamento 21.0.10001 paragrafo «art. 21-bis», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto correlate.»
Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:
«Art. 88-bis.
(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportatele seguenti modifiche:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni; al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 82 per cento del loro ammontare».
3. Al decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del'82 per cento del loro ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;