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Sub Emendamento n. 21.0.1000/75 dell'emendamento 21.0.1000 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Respinto

testo emendamento del 26/11/17

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All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        «9-bis. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le modificazioni:

            a) all'articolo 8 il comma 7 è sostituito con il seguente:

        «7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

            a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocate e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

            b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro, trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

            c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

                1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

                2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b)«.

            b) l'articolo 9, è sostituito dal seguente:

        "Art. 9. - (Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS)

        1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

        2. La forma pensionistica di cui al presente articolo amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentazioni almeno in due provincie in una categoria o in comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei requisiti professionali e formativi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS.

        3. Alla posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo si applica quanto stabilito all'articolo 14, comma 6".

        c) all'articolo 14, il primo periodo del comma 6 è sostituito con il seguente: "L'aderente ha facoltà di trasferire in qualunque momento l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica".

            d) all'articolo 23, comma 4, ultimo periodo, le parole: «, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione d'i due anni di cui all'articolo 14, comma 6", sono abrogate».

        Conseguentemente:

            a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

            b) al comma 69 le parole: "i commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

        2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibile nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

        3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

            b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

            c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

        4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

        5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

        b) all'articola 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2018: – 30.000.000:

            2019: – 20.000.000;

            2020: – 20.000000.