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Sub Emendamento n. 21.0.1000/79 dell'emendamento 21.0.1000 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 26/11/17

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All'emendamento 21.0.1000, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

        «10-bis. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, al comma 34, dopo la parola: "integrativa," sono aggiunte le seguenti: "socio assistenziale, di sostegno all'esercizio della libera professione, nonché di welfare," e al termine del comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti possono destinare fino all'1,5 per cento del patrimonio costituito dai contributi versati dagli iscritti per le finalità di cui al presente comma".

        10-ter. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo il comma 34 è inserito il seguente: "«34-bis. Al fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 34 gli enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, anche per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, istituiscono appositi organismi di monitoraggio e verifica degli andamenti dei flussi finanziari, dei redditi, delle prestazioni, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a valere a carico dei bilanci dei rispettivi enti privati, nelle forme e con le modalità previste dai relativi statuti"».