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Sub Emendamento n. 21.0.1000/80 dell'emendamento 21.0.1000 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 26/11/17

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Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

        «10-bis. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, depositate a qualsiasi titolo presso un depositario, non sono ammesse azioni dei creditori del depositario del sub depositario o nell'interesse degli stessi.

        10-ter. L'inclusione degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 a 10 febbraio 1996 n. 103, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'istituto Nazionale di Statistica ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 195 e successive modificazioni e effettuato esclusivamente per finalità di natura statistico-economica. Ad essi non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nel predetto elenco, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

        Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 92, comma 1, della presente legge».