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Sub Emendamento n. 21.0.1000/85 dell'emendamento 21.0.1000 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Respinto

testo emendamento del 26/11/17

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All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

        «13-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2018, i lavoratori già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS che, in base alle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, in data antecedente al 1º gennaio 1996, hanno richiesto ed ottenuto la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso forme obbligatorie di previdenza sostitutive di quelle citate possono richiedere il rimborso dell'importo dei contributi previdenziali eccedenti la riserva matematica, rivalutati annualmente sulla base ISTAT dei prezzi al consumo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

            b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

        2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite del 82 per cento del loro ammontare".

        3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo ò inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

            b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

            c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

        4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

        5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».