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Sub Emendamento n. 21.0.1000/92 dell'emendamento 21.0.1000 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Respinto

testo emendamento del 26/11/17

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All'emendamenti 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

        «13-bis. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data d'entrata in vigore della presente legge».

        Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2018: – 12.000.000;

        2019: – 12.000.000;

        2020: – 12.000.000.