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Proposta di modifica n. 1.22 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 27/11/17

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Estensione della definizione agevolata dei carichi).

  1. Al fine di consentire alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 125, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, è incrementato di 8,3 milioni di euro nel 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 2.500 milioni di euro nel 2017 e di 1700 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.
   b) al comma 5, sopprimere le lettere f) e g).