presentato il 27/11/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Rocco PALESE (FI-PdL) e altri
testo emendamento del 27/11/17
Al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'Agente della Riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, alle seguenti tassative condizioni:
a) che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero;
b) che non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero;
c) che non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
In ogni caso, non sono applicabili gli articoli 48-bis e 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modifiche ed integrazioni.