Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.12 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 27/11/17

  Al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'Agente della Riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, alle seguenti tassative condizioni:
   a) che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero;
   b) che non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero;
   c) che non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

  In ogni caso, non sono applicabili gli articoli 48-bis e 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modifiche ed integrazioni.