presentato il 27/11/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Adriana GALGANO (Misto) e altri
testo emendamento del 27/11/17
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.1.
1. All'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Non è mutazione d'uso rilevante, ad ogni effetto di legge, l'utilizzo effettivo dell'immobile diverso da quello previsto dalla sua classificazione urbanistica o catastale, purché il carico urbanistico non aumenti e la mutata destinazione rientri nei tipi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, fermo restando il possesso degli altri requisiti ed obblighi previsti dalla normativa per l'uso effettivo. In tali casi non è richiesto neppure il cambio di classificazione catastale.».
2. L'importo delle imposte dovute per il possesso dell'immobile e sul reddito effettivo o presunto non può essere inferiore a quello dovuto per l'ipotesi che lo stesso immobile resti inutilizzato.
3. L'utilizzo diverso da quello previsto dalla classificazione urbanistica o catastale è consentito solo per immobili che non siano stati dati in locazione nell'ultimo anno.