presentato il 27/11/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Manfred SCHULLIAN (Misto) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 27/11/17
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.1.
(Fabbricati rurali).
1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.