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Articolo aggiuntivo n. 1-bis.02 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 1-bis.

testo emendamento del 27/11/17

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.
(Fabbricati rurali).

  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».

  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.