presentato il 27/11/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Susanna CENNI (PD)
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testo emendamento del 27/11/17
Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:
Art. 1-bis.1.
(Fabbricati di lusso).
1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.