Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 1-bis.03 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 1-bis.

testo emendamento del 27/11/17

  Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

Art. 1-bis.1.
(Fabbricati di lusso).

  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.