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Proposta di modifica n. 2.29 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 27/11/17

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 45, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) comma 1, le parole: «per l'anno 2016» sono state sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019» e le parole: «non oltre il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2019»;
   b) comma 3, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019»;
   c) comma 4, primo periodo, le parole: «per l'anno 2016 sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019»;
   d) comma 5, le parole: «per l'anno 2016» sono state sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».

  Conseguentemente all'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 5, lettera a) sostituire le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire le parole: «594.000» con le seguenti: «624.000» e apportare le seguenti modificazioni:
    a) alla Missione: «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire le parole: «12.000» con le seguenti: «37.000» e al Programma: «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire le parole: «10.000» con le seguenti: «35.000»;
    b) alla Missione: «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con le seguenti: «65.000» e al Programma: «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire le parole: «40.000» con le seguenti: «65.000»;
   2) dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1o gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.