presentato il 27/11/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Patrizia TERZONI (M5S) e altri 15 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 27/11/17
Al comma 8, capoverso Art. 13, dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Sono altresì ammessi a finanziamento gli immobili danneggiati o resi inagibili a seguito della crisi sismica del 1997/1998 (Marche/Umbria), ed ulteriormente danneggiati, qualora a suo tempo inseriti in un piano di interventi (seconde case, beni culturali, beni ecclesiali, edifici pubblici) ma non eseguiti per esaurimento dei finanziamenti pubblici necessari. Nel caso in cui detti immobili abbiano iniziato il percorso amministrativo di autorizzazione all'esecuzione dei lavori ai sensi della legge n. 61 del 1998, (gruppi di lavoro o conferenza dei servizi), gli interventi potranno essere completati con le stesse procedure ma con i criteri tecnici di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016 e sue ordinanze attuative.