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Articolo aggiuntivo n. 3.03 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 27/11/17

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 è inserito il seguente:

Art. 25-quinquies.
(Ritenuta sui redditi delle imprese che operano con il regime Iva di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

  1. I soggetti indicati nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono operare, all'atto del pagamento, sui corrispettivi per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati a loro favore da soggetti che operano nell'esercizio di impresa, una ritenuta del 2 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.
  3. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono destinati a incrementare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, a decorrere dall'anno 2018, fino al limite massimo di 600 milioni di euro su base annua al fine di provvedere agli oneri derivanti dal successivo comma 4.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2018, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p) primo periodo e lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per i non esenti, nonché le disposizioni di cui articolo 17, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p) primo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta ai sensi della normativa vigente.».