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Articolo aggiuntivo n. 7-bis.03 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 7-bis.

testo emendamento del 27/11/17

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativa al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni del testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  2. L'assicurazione del personale di cui al primo comma è attuata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, su proposta della commissione scientifica istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, formulata previa individuazione delle malattie professionali derivanti dalle attività del personale militare sulla base della verifica delle denunce ricevute.
  4. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo le parole «del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono aggiunte le parole «del Ministero della difesa».
  5. Al personale di cui al comma 1 continuano ad applicarsi gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di cura e degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
  6. L'assolvimento dell'obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla provvidenza dell'equo indennizzo. L'accertamento positivo sulla sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale effettuato dall'INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della medesima lesione od infermità.
  7. Le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono cumulabili con le provvidenze previste in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, dei familiari di militari vittime del servizio nonché con i trattamenti privilegiati ordinari o speciali correlati alla causa di servizio, con esclusione dell'equo indennizzo.
  8. All'articolo 1, comma 564, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole «coloro che abbiano» sono aggiunte le parole «riportato lesioni o».
  9. Le Amministrazioni di cui al comma 1, trasmettono all'Inail entro 12 mesi, con modalità da concordare, la denuncia telematica di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per l'evento lesivo o infermità che costituisce oggetto del procedimento, in corso alla data di entrare in vigore della presente legge, per l'accertamento della dipendenza della lesione o dell'infermità da causa di servizio.
  10. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali manifestatesi prima dell'entrata in vigore della presente legge e in relazione ai quali sia già intervenuto un provvedimento negativo in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o di concessione dell'equo indennizzo possono essere denunciati all'INAIL, a pena di decadenza, entro 12 mesi.
  11. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle lesioni od infermità per le quali, alla data della sua entrata in vigore, sia già stata riconosciuta, in via definitiva, la dipendenza da causa di servizio e concesso l'equo indennizzo.