Articolo aggiuntivo n. 7-bis.06 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 7-bis.

testo emendamento del 27/11/17

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Fondo per la salute dei militari).

  1. A decorrere dal 2018 è istituito, presso il Ministero della Difesa, il Fondo «Fondo di assistenza sanitaria integrativa» (FASI), riservato ai militari e ai dipendenti civili di tutte le Forze Annate, che abbiano partecipato a missioni all'estero in teatri bellici e che si siano ammalati, durante il periodo di servizio, anche per cause non connesse all'attività militare, o dopo il congedo per patologie conseguenti l'attività militare, di patologie neoplastiche, neurodegenerative, autoimmuni, di ipersensibilità a fattori fisici e/o chimici, infiammatorie, neurologiche, psichiatriche e psicosomatiche, e patologie correlate a stress lavoro correlato e/o a stress da combattimento, che non consentano più l'espletamento del servizio.
  2. Hanno diritto all'accesso al Fondo anche coloro che, censiti dal Ministero della Difesa, hanno contratto le malattie di cui al comma 1 in periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge.
  3. I soggetti di cui al comma 1 e 2, in relazione alle patologie ivi previste, fruiscono, presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e le strutture convenzionate, di un'esenzione totale dal ticket sanitario per le prestazioni sanitarie che non risultino già esenti in base alle norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché di un rimborso per l'acquisto di farmaci e/o presidi sanitari necessari e per l'effettuazione di esami di accertamento e controllo in strutture sanitarie pubbliche e/o private nazionali ed estere. L'erogazione del rimborso forfettario per le spese connesse ed accessorie avviene con un anticipo quadrimestrale delle spese, rendicontate entro il giorno 15 del mese successivo. Tale rimborso non è imponibile ai fini fiscali.
  4. Il Fondo, nel suo complesso, può erogare annualmente fino a un massimo di 25.000 euro l'anno per avente diritto, indicizzato annualmente all'inflazione.
  5. Il Fondo si alimenta mediante un prelievo progressivo dal trattamento economico dei militari e del personale civile del Ministero della Difesa. Il calcolo del prelievo viene effettuato considerando il numero dei malati censiti presso il Ministero della Difesa moltiplicato per l'erogazione massima di cui al comma 4 in rapporto al numero dei militari e dei dipendenti civili in capo alle forze armate. Questo ammontare viene rideterminato ogni anno in automatico.
  6. I costi per il mantenimento e il funzionamento del fondo sono a carico del fondo stesso.
  7. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento e di accesso al fondo, ivi compresa la documentazione da presentare, nonché le procedure per l'inserimento dei soggetti non compresi negli elenchi del Ministero della Difesa, che si siano ammalati in servizio o dopo il congedo.
  8. Con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro della Salute, sentito il parere della Conferenza stato regioni, sono determinate le modalità per l'erogazione dei servizi in esenzione, nonché l'acquisto di farmaci a carico del fondo.