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Articolo aggiuntivo n. 7-bis.07 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 7-bis.

testo emendamento del 27/11/17

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Obblighi del datore di lavoro committente e sorveglianza sanitaria nell'ambito dell'Amministrazione della difesa).

  1. Per il personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture cui si applicano le disposizioni dell'articolo 256 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal presente decreto sono a carico del datore di lavoro delle medesime, fatti salvi gli obblighi del datore di lavoro committente previsti dall'articolo 26 del presente decreto legislativo.
  2. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alle verifiche previste dall'articolo 41, comma 4, del presente decreto legislativo sono effettuati dal medico competente, che, per accertamenti diagnostici, può avvalersi degli organi della Sanità militare, ai sensi dell'articolo 929 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del libro quarto, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
  3. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori civili e militari dell'Amministrazione della difesa, fatta salva la piena autonomia del medico competente, il Servizio sanitario militare, vista la specificità delle Forze Armate:
   a) effettua attività di studio e ricerca in materia di medicina occupazionale, trasferendone i risultati a favore degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnicoindustriale della Difesa, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa;
   b) fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;
   c) definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per la salute elaborando, altresì, i protocolli da applicare per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori militari e civili dell'Amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell'attività svolta».

  2. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
   «d-ter) fornisce alle Forze armate, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro».

  3. All'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. L'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco è condotta da nuclei misti composti da personale ispettivo del Ministero della difesa e dal personale dell'Ispettorato generale del lavoro. I nuclei sono formati con criteri tali da assicurare la maggioranza al personale dell'Ispettorato generale Nazionale del lavoro.»;
   b) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Il personale dell'ispettorato generale Nazionale del lavoro destinato allo svolgimento delle attività di vigilanza di cui al comma 1-ter deve essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza, qualora prevista.».
  2-ter. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Comitato di indirizzo sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco di seguito denominato Comitato. Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della difesa, dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del mare, dell'economia e delle finanze. Al Comitato partecipa, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL.
  2-quater. Il Comitato di cui al comma 2-ter ha il compito di:
   a) stabilire le linee-guida della vigilanza a livello nazionale nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco;
   b) disciplinare le modalità con cui condurre l'attività ispettiva anche tenuto conto delle particolari esigenze di riservatezza;

  4. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «con il Ministro della salute», sono inserite le seguenti: «sentita la Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni del testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  6. L'assicurazione del personale di cui al comma 4 è attuata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986.
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, su proposta della commissione scientifica istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, formulata previa individuazione delle malattie professionali derivanti dalle attività del personale militare sulla base della verifica delle denunce ricevute.
  8. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo le parole «del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono aggiunte le parole «del Ministero della difesa».
  9. Al personale di cui al comma 5 continuano ad applicarsi gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di cura e degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
  10. L'assolvimento dell'obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla provvidenza dell'equo indennizzo. L'accertamento positivo sulla sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale effettuato dall'INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della medesima lesione od infermità.
  11. Le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono cumulabili con le provvidenze previste in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, dei familiari di militari vittime del servizio nonché con i trattamenti privilegiati ordinari o speciali correlati alla causa di servizio, con esclusione dell'equo indennizzo.
  12. All'articolo 1, comma 564, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole «coloro che abbiano» sono aggiunte le parole «riportato lesioni o».
  13. Le Amministrazioni di cui al comma 7 trasmettono all'Inail entro 12 mesi, con modalità da concordare, la denuncia telematica di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per l'evento lesivo o infermità che costituisce oggetto del procedimento, in corso alla data di entrare in vigore della presente legge, per l'accertamento della dipendenza della lesione o dell'infermità da causa di servizio.
  14. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali manifestatesi prima dell'entrata in vigore della presente legge e in relazione ai quali sia già intervenuto un provvedimento negativo in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o di concessione dell'equo indennizzo possono essere denunciati all'INAIL, a pena di decadenza, entro 12 mesi.
  15. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle lesioni od infermità per le quali, alla data della sua entrata in vigore, sia già stata riconosciuta, in via definitiva, la dipendenza da causa di servizio e concesso l'equo indennizzo.