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Articolo aggiuntivo n. 9-bis.04 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 9-bis.

testo emendamento del 27/11/17

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Certificati di credito fiscale).

  1. Si autorizza il Governo a emettere certificati di credito fiscale nel triennio 2018-20 secondo un regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, nei limiti di quanto disposto dal presente articolo.
  2. I certificati di credito fiscale incorporano un diritto alla compensazione con obbligazioni finanziarie verso le pubbliche amministrazioni, statali, regionali, locali e funzionali, di ogni tipo e non possono dare diritto in alcun modo alla corresponsione di somme di denaro da parte delle pubbliche amministrazioni, in ogni caso non concorrono alla formazione di reddito imponibile da parte degli assegnatari.
  3. I certificati di credito fiscale sono utilizzabili dal titolare nei confronti della pubblica amministrazione a partire dal secondo anno successivo a quello della loro emissione;
  4. I certificati di credito fiscale sono emessi nel triennio per un ammontare annuo di 1 miliardo di euro annui; tale ammontare potrà essere rimodulato, nella misura in cui la loro emissione non alteri significativamente il livello dei prezzi né il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
  5. I certificati di credito fiscale sono allocati mediante corresponsione di essi come percentuale sui pagamenti pubblici a imprese e professionisti ovvero come allocazione diretta a soggetti economicamente o socialmente svantaggiati; nel primo caso, il regolamento di cui al primo comma stabilisce la percentuale massima per la quale l'impresa o il professionista avente crediti verso lo Stato possa ricevere il proprio compenso sotto forma di certificato di credito fiscale.
  6. I certificati di credito fiscale sono emessi sotto qualunque forma, fisica o elettronica, in modo nominativo o al portatore, secondo quanto sarà disposto dal regolamento di cui al primo comma.
  7. Non è vietato, sin dall'emissione, l'utilizzo dei certificati di credito fiscale, come strumento di regolazione delle transazioni interne su base fiduciaria e nei limiti dell'autonomia privata, fatto salvo il diritto dei creditori di pretendere l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie integralmente in moneta legale. Per stimolarne la circolazione, il Governo promuoverà l'accettazione fiduciaria per i pagamenti interni con i certificati di credito fiscale attraverso accordi con associazioni imprenditoriali rappresentanti della distribuzione commerciale, attraverso agevolazioni agli imprenditori che ne accetteranno una percentuale in pagamento dai loro clienti, attraverso l'investimento per la produzione e la diffusione di supporti informatici che ne rendano agevole l'utilizzo come mezzo fiduciario negli scambi interni; è istituito un apposito mercato telematico dei certificati di credito fiscale nel quale gli stessi potranno essere liberamente negoziati sotto il controllo della Banca d'Italia.
  8. Il Governo terrà separato inventario, per mezzo di apposito sistema informativo, delle emissioni, dei giroconti e delle estinzioni dei suddetti titoli, mediante apposito conto titoli gestito in maniera centralizzata; in ogni caso per ogni anno sarà disposto un preventivo e un consuntivo, da allegare rispettivamente al bilancio dello Stato e al Rendiconto generale dello Stato, senza introdurre i rispettivi valori nei documenti finanziari in quanto non contemplanti entrate o uscite di carattere finanziario.
  9. Il regolamento di cui al primo comma disporrà sull'autorità responsabile per la gestione dei certificati di credito fiscale; essa potrà essere interna al Dipartimento del tesoro, potrà essere la Banca d'Italia o apposito organo o ente istituito allo scopo.
  10. Il regolamento dispone, in proporzione ai rispettivi prodotti interni lordi, e in proporzione alle quote di imposte dirette devolute secondo quanto disposto dai relativi statuti, le quantità di certificato di credito fiscale da attribuire alle regioni a statuto speciale che traggono il loro finanziamento da tributi devoluti o da percentuali su tributi devoluti; le modalità di allocazione e gestione dei certificati di credito fiscale emessi dalle regioni a statuto speciale saranno le medesime, su scala, di quelle dello Stato e i diritti incorporati nei rispettivi titoli saranno identici a quelli emessi dallo Stato; in alternativa lo Stato potrà emettere in esclusiva i certificati di credito fiscale ed attribuirli alle suddette regioni, nelle due proporzioni del prodotto interno lordo e delle quote riconosciute di partecipazione alle imposte dirette, soltanto per quanto riguarda l'allocazione ai destinatari degli stessi.
  11. I certificati di credito fiscale sono coperti finanziariamente dalle maggiori entrate derivanti dall'effetto moltiplicatore connesso alla circolazione dei medesimi. Qualora le maggiori entrate non dovessero coprire finanziariamente il valore nominale dei certificati di credito fiscale emessi si provvede per un massimo di 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante i seguenti commi.
  12. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  13. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  14. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».
  15. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  16. Le modifiche introdotte dai commi 12, 13 e 14 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.