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Proposta di modifica n. 15.9 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Id. em. 15.5

testo emendamento del 27/11/17

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-bis.1. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare, con una dotazione di 400 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019, destinato al finanziamento di un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia finalizzato al trasporto di almeno 5.000.000 di persone al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana e aumentando la presenza di pendolari rispetto a quelli a mercato, nonché i collegamenti sulle principali linee pendolari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  1-bis.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis.1 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attivazione di quanto previsto dai commi 1-bis.3 e 1-bis.4.
  1-bis.3. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
  1-bis.4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».