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Articolo aggiuntivo n. 17-quinquies.06 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 17-quinquies.

testo emendamento del 27/11/17

  Dopo l'articolo 17-quinquies, inserire il seguente:

Art. 17-sexies.
(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:
  «9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima».