Articolo aggiuntivo n. 17-quinquies.06
al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 17-quinquies.
presentato il 27/11/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Alessandro ZAN (PD) e altri
testo emendamento del 27/11/17
Dopo l'articolo 17-quinquies, inserire il seguente:
Art. 17-sexies.
(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:
«9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima».