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Proposta di modifica n. 18.2 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 27/11/17

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis) Le strutture private accreditate che usufruiranno dei fondi di cui al precedente comma, sono tenute a sottoscrivere con gli enti regionali di riferimento, apposite convenzioni al fine della determinazione delle tariffe dei servizi offerti calmierate secondo fasce di reddito ISEE fino ai 24 mila euro.