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Proposta di modifica n. 19.9 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 27/11/17

  Sostituire il comma con il seguente:
  1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: «Società italiana degli autori e degli editori» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri organismi di gestione collettiva nonché le entità di gestione indipendente», e la parola: «remuneri» è sostituita dalla seguente: «remunerino»;
   b) all'articolo 58, le parole: «all'autore» sono sostituite dalle seguenti: «agli autori» e le parole da: «periodicamente d'accordo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la libera contrattazione tra i titolari del diritto e le società di intermediazione che li rappresentano»;
   c) all'articolo 68, comma 4, le parole: «Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,» sono soppresse;
   d) all'articolo 116, secondo comma, le parole: «Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente con cui il titolare del diritto d'autore aveva stipulato un contratto,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le singole società provvedono ad accordarsi o a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati»;
   e) all'articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «agli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente dei diritti d'autore»;
   f) all'articolo 180:
    1) al primo comma, le parole: «è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «è rimessa alla libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta, e di gestione collettiva dei diritti d'autore. I titolari di diritti d'autore possono autorizzare un organismo di gestione collettiva o un'entità di gestione indipendente dei diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti indipendentemente dallo Stato membro di residenza di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti»;
    2) al terzo comma, le parole: «L'attività dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «L'attività delle società di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore»;
    3) al quarto comma, le parole: «La suddetta esclusività di poteri» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta attività»;
    4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;
    5) al sesto comma, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «alle società di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore, cui il titolare afferisce,»;
    6) il settimo comma è sostituito dal seguente: «I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalle entità di gestione indipendente e dalle società di gestione collettiva dei diritti d'autore agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione»;
    7) al Titolo V, le parole: «Enti di diritto pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «Organismi ed entità».
   g) all'articolo 180-bis:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore esclusivamente attraverso le entità di gestione indipendente delle società di gestione collettiva: dei diritti d'autore»;
    2) i commi 2 e 3 sono abrogati.