presentato il 27/11/2017 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Sergio BATTELLI (M5S)
testo emendamento del 27/11/17
Sostituire il comma con il seguente:
1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: «Società italiana degli autori e degli editori» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri organismi di gestione collettiva nonché le entità di gestione indipendente», e la parola: «remuneri» è sostituita dalla seguente: «remunerino»;
b) all'articolo 58, le parole: «all'autore» sono sostituite dalle seguenti: «agli autori» e le parole da: «periodicamente d'accordo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la libera contrattazione tra i titolari del diritto e le società di intermediazione che li rappresentano»;
c) all'articolo 68, comma 4, le parole: «Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,» sono soppresse;
d) all'articolo 116, secondo comma, le parole: «Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente con cui il titolare del diritto d'autore aveva stipulato un contratto,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le singole società provvedono ad accordarsi o a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati»;
e) all'articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «agli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente dei diritti d'autore»;
f) all'articolo 180:
1) al primo comma, le parole: «è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «è rimessa alla libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta, e di gestione collettiva dei diritti d'autore. I titolari di diritti d'autore possono autorizzare un organismo di gestione collettiva o un'entità di gestione indipendente dei diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti indipendentemente dallo Stato membro di residenza di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti»;
2) al terzo comma, le parole: «L'attività dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «L'attività delle società di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore»;
3) al quarto comma, le parole: «La suddetta esclusività di poteri» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta attività»;
4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;
5) al sesto comma, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «alle società di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore, cui il titolare afferisce,»;
6) il settimo comma è sostituito dal seguente: «I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalle entità di gestione indipendente e dalle società di gestione collettiva dei diritti d'autore agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione»;
7) al Titolo V, le parole: «Enti di diritto pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «Organismi ed entità».
g) all'articolo 180-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore esclusivamente attraverso le entità di gestione indipendente delle società di gestione collettiva: dei diritti d'autore»;
2) i commi 2 e 3 sono abrogati.