Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 19.17 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 27/11/17

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) il comma 2 dell'articolo 47 è sostituito dai seguenti:
  2. Al fine di tutelare gli artisti interpreti e esecutori aventi diritto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti da IMAIE in liquidazione al Ministero dell'economia e delle finanze:
   a) tutte le somme giacenti nei conti di IMAIE in liquidazione dedotte quelle corrispondenti ai debiti di cui al comma 2-quater, lettera a);
   b) ogni titolo mobiliare e immobiliare di IMAIE in liquidazione;
   c) l'eventuale residuo attivo di fine liquidazione contestualmente alla chiusura della stessa.

  2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le somme e i titoli di cui al comma 2 ad un apposito capitolo di bilancio e provvede al deposito delle somme su un conto corrente presso la Sezione della Tesoreria della Banca d'Italia.
  2-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge e previo parere dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sono individuati, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Risoluzione approvata dal Senato della Repubblica l'11 marzo 2014, i criteri di attribuzione delle somme di cui al comma 2 in favore degli Organismi di gestione collettiva che intermediano diritti connessi al diritto d'autore nell'interesse di artisti interpreti o esecutori previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2017.
  2-quater. Restano riservate ai Commissari liquidatori fino al termine della liquidazione le attività di seguito indicate, perché procedano in conformità alle ordinarie procedure di legge in materia di liquidazione:
   a) il pagamento di tutti i debiti di IMAIE in Liquidazione quali risultanti dagli stati passivi depositati dai Commissari Liquidatori prima della data di entrata in vigore della presente legge;
   b) l'amministrazione e liquidazione dei beni immobili nonché di ogni altro bene diverso da quelli di cui al comma 2;
   c) la gestione dell'eventuale contenzioso relativo ai beni e rapporti giuridici dianzi elencati.