Articolo aggiuntivo n. 19.03 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 27/11/17

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19.
(Assicurazione a retribuzione graduale per l'occupazione stagionale – ARGOS).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori, dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una indennità mensile di disoccupazione, denominata «Assicurazione a retribuzione graduale per l'occupazione stagionale (ARGOS)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai soggetti che svolgono un lavoro di tipo stagionale non agricolo nel periodo di non occupazione.
  2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli coloro i quali sono assunti a termine per lo svolgimento delle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525; di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative definiti e di quelle definite tali secondo le normative di settore vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. L'ARGOS sostituisce la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) introdotta dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1o gennaio 2018 subiti dai lavoratori di cui al presente articolo.
  4. L'ARGOS è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali non agricoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, residenti in Italia, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizia del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
   c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributiva, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

  5. L'ARGOS è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e alle lavoratrici che hanno rassegnato le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità obbligatoria.
  6. L'ARGOS è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplica per il coefficiente 4,33 ed è così calcolata:
   a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS;
   b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS;
   c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS.

  7. L'ARGOS non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di 1.250 euro.
  8. L'ARGOS si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
  9. All'ARGOS non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
  10. L'ARGOS è corrisposta mensilmente nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. L'ARGOS è corrisposta per un massimo di 26 settimane.
  11. La domanda di ARGOS è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
  12. L'ARGOS spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
  13. L'erogazione dell'ARGOS è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di qualificazione professionale proposti dai centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
  14. Con apposito provvedimento legislativo sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione dell'ARGOS alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
  15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entra novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione del comma 13 nonché le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al medesimo comma 13.
  16. Il lavoratore che durante il periodo di percezione dell'ARGOS instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salve il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo.
  17. Il lavoratore che durante il periodo di percezione dell'ARGOS instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui ai successivi commi 20 e 21, a condizione che comunichi all'INPS, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto e che il datare di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto all'ARGOS e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo.
  18. Il lavoratore titolare di due o rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto; ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire l'ARGOS, ridotta nei termini in cui ai successivi commi 20 e 21, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.
  19. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
  20. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce l'ARGOS intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. L'ARGOS è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina. Il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione, concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire l'ARGOS percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
  21. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
  22. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica atti va prevista dal decreto di cui al precedente comma 15, il lavoratore decade dalla fruizione dell'ARGOS nei seguenti casi:
   a) perdita dello stato di disoccupazione;
   b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 7, commi 2 e 3;
   c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o d'impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo;
   d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
   e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario d'invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per l'ARGOS.

  23. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui al precedente comma 6, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile dell'ARGOS per l'anno in corso.
  24. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al precedente comma 23, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  25. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.