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Proposta di modifica n. 19-quinquies.3 al ddl C.4741 in riferimento all'articolo 19-quinquies.

testo emendamento del 27/11/17

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19-quinquies
(Adeguamento della disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche).

  1. All'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole da: «In attesa» fino a: «altresì» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva»;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis e degli strumenti che ne consentono il consumo già attivi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto è consentita la prosecuzione dell'attività agli esercizi indicati nel primo periodo del presente comma».

  2. All'articolo 21, del decreto legislativo 12 gennaio, 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. È vietata la vendita a distanza transfrontaliera di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica, di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.»;
   b) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  «11-bis. La vendita a distanza non transfrontaliera di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato è consentita in regime di autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014, Disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina.»;
   c) il comma 12 è sostituito dal seguente:
  «12. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web che effettuano vendite a distanza transfrontaliera ed i siti web che effettuano vendite a distanza non transfrontaliera in difetto dell'autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 TITOLO ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

  3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.