Sub Emendamento n. 21.0.1000/44 dell'emendamento 21.0.1000 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Respinto

testo emendamento del 26/11/17

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All'emendamento 21.0.1000 capoverso "Articolo 21-bis", dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. Al fine di migliorare la performance del sistema previdenziale e prevenire il contenzioso, il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del Servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal diritto privato.

3-ter. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, è fissato nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente,

all'articolo 92 comma 1, sostituire le parole: " è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018" con le seguenti: " è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2018".

Al primo conseguentemente dell'emendamento Governo 21.0.1000 apportare le seguenti modifiche:

La lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 1 sostituire le parole: "e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: ", di 286,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 316,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 315,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 304,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 259,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 244,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 275 milioni di euro per l'anno 2025, di 285 milioni di euro per l'anno 2026 e di 276,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027".

 

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole da: "conseguenti" fino a: "2017"   con le seguenti: "nonché altre disposizioni in materia di previdenza".