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Sub Emendamento n. 4.2000/36 dell'emendamento 4.2000 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Ritirato
argomenti:  

testo emendamento del 25/11/13

All'emendamento 4.200, al capoverso «all'articolo 9», dopo il comma 27-quater inserire i seguenti:

        «27-quinquies. Al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 27-quater, per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi.

        27-sexies. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma dell'ottobre e del novembre 2002 in Molise è autorizzata la spesa in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 27-quater. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.

        27-septies. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi previsti all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 25 del 20 novembre 2012, sono estesi fino al 31 dicembre 2014. A tale fine è autorizzata una spesa di ani di euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 27-quater».