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Proposta di modifica n. 29.13 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 29.
  • status: Respinto

testo emendamento del 27/11/17

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Dopo il comma 10, aggiungere, infine, i seguenti:

        «10-bis. Per la migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i Comuni; entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento ovvero, ove già effettuato, all'aggiornamento degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e al loro stato di manutenzione, nonché allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.

        10-ter. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici».

        Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

            2018:  –  2.000.000;

            2019:  –  2.000.000;

            2020:  –  2.000.000.