presentato il 27/11/2017 in V Bilancio del Senato da Andrea CIOFFI (M5S) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 27/11/17
Dopo il comma 10, aggiungere, infine, i seguenti:
«10-bis. Per la migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i Comuni; entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento ovvero, ove già effettuato, all'aggiornamento degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e al loro stato di manutenzione, nonché allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.
10-ter. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici».
Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2018: 2.000.000;
2019: 2.000.000;
2020: 2.000.000.