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Articolo aggiuntivo n. 29.0.9 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 29.

testo emendamento del 27/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. Ai fini del mantenimento dell'occupazione italiana nel settore marittimo, ai lavoratori marittimi italiani, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è riconosciuto un contributo corrispondente all'ammontare delle spese documentate e documentabili sostenute, a partire dall'anno 2016, per la partecipazione ai corsi e per le attività di formazione necessarie per l'ottenimento e/o il rinnovo dei certificati di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a definire modalità e termini per l'emanazione del contributo di cui al comma 1».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

        2018:  – 8.500.000:

        2019:  – 8.500.000;

        2020:  – 8.500.000.