Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 29.0.11 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 29.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 27/11/17

sharingList();

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Personale Agenzie fiscali)

        1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. In caso di adozione di delibera di affidamento da parte delle amministrazioni locali di cui al comma 2, ove sussistevano, alla data di cui al comma 1, rapporti contrattuali per l'espletamento di attività in regime di concessione con società nate per scorporo di ramo d'azienda ai sensi del comma 3 del decreto-legge 30 settembre-2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di affidamento, il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, è trasferito all'ente pubblico economico, denominato Agenzia delle entrate Riscossione' di cui all'articolo 1, comma 3. A tale personale si applica l'articolo 2112 dei codice civile''».