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Articolo aggiuntivo n. 29.0.13 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 29.

testo emendamento del 27/11/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Prosecuzione dell'estensione sperimentale delle prestazioni del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto)

        1. L'estensione sperimentale delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso l'INAIL, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per gli anni 2018, 2019, 2020, a valere sulle risorse disponibili sul medesimo Fondo, e sino a loro eventuale esaurimento, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo le modalità attuative definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».