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Articolo aggiuntivo n. 29.0.21 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 29.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 27/11/17

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Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo della previdenza complementare)

        1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.

        2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito oltre alla restituzione a scadenza dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero.

        3. Per le finalità di cui al comma precedente, il Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché per le operazioni di capitalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.

        4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvarranno anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: ''Previdenza Italia'' istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l' attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.

        5. Al Comitato di cui al precedente comma è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere direttamente o incaricando altri soggetti, iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscano alle forme di previdenza, assistenza e welfare complementare in genere.

        6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi anni 2019 e 2020, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo».

        Conseguentemente, all'articolo 92, sono apportate le seguenti modificazioni: «la parola: ''250'' è sostituita dalla seguente: ''247'' e la parola: ''330'' è sostituita dalla seguente: ''326''».