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Articolo aggiuntivo n. 29.0.23 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 29.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 27/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

        1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

        2. Il presente articolo è ad invarianza di costi dello Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».