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Articolo aggiuntivo n. 29.0.24 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 29.

testo emendamento del 27/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Forme di garanzia in favore dei soci delle cooperative in materia di prestito sociale)

        1. Nel rispetto delle prerogative del CICR di cui all'articolo 11, comma 3, del D.lgs 1º settembre 1993, n. 385, e di Banca d'Italia, e considerato che sulle somme versate dai soci a titolo di prestito sociale non si applica l'articolo 2467 del codice civile, qualora le cooperative abbiano .un indebitamento nei confronti dei soci superiore nell'ammontare o 500.000 euro e il rapporto tra il patrimonio netto e l'indebitamento medesimo sia superiore a uno, il regolamento del prestito sociale deve prevedere che un importo pari al trenta per cento del valore complessivo del prestito sociale sia assistito dalla costituzione, nell'ambito dell'attivo patrimoniale della cooperativa e con obbligo di specifico rendiconto in apposito allegato del bilancio di esercizio, di un patrimonio separato da quello della società cooperativa, vincolato al rimborso dei soci medesimi, secondo criteri e le modalità previsti dai commi successivi.

        2. La società cooperativa è tenuta ad affidare in custodia ed amministrazione le relative risorse ad un intermediario sottoposto a vigilanza prudenziale, con il compito di investire le risorse medesime in strumenti finanziari adeguati per liquidità, reddittività e profilo di rischio, individuati di comune accordo con la società cooperativa medesima, con obbligo altresì di liquidare con scadenza semestrale i relativi proventi alla società cooperativa, salvo che essi non risultino necessari per assicurare il rispetto della soglia del 30 per cento di prestito sociale. L'intermediario dovrà altresì:

            1) ove necessario, tempestivamente richiedere alla società cooperativa eventuali ulteriori versamenti in caso di riduzione del margine di garanzia, comprensivo dei proventi maturati nel periodo, al di sotto della soglia del 30 per cento di prestito sociale. In difetto di tali versamenti la società cooperativa è tenuta a ridurre senza indugio il prestito soci in misura tale da ripristinare la predetta soglia di garanzia;

            2) tempestivamente restituire alla società cooperativa che ne faccia richiesta, con conseguente venir meno del vincolo di separazione patrimoniale in riferimento ad essa, l'eventuale eccedenza delle risorse investite ai sensi del presente comma comprensivo dei proventi maturati nel periodo; al di sopra della soglia del 30 per cento di prestito sociale.

        3. Le risorse di cui al precedente comma 2 costituiscono patrimonio separato per effetto dell'iscrizione a norma dell'articolo 2436 del codice civile della deliberazione dell'Organo amministrativo adottata a maggioranza assoIuta dei suoi componenti, la quale deve indicare:

            a) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;

            b) il contenuto dell'accordo con l'intermediario finanziario previsto al precedente comma 2 e c) le regole di rendicontazione. A seguito dell'iscrizione della deliberazione i creditori della cooperativa diversi dai soci prestatori non possono far valere alcun diritto sul patrimonio separato così costituito, essendo questo destinato esclusivamente alla soddisfazione dei crediti dei soci aventi titolo nel rapporto di prestito sociale, sino a che questo non sia stato utilizzato per il rimborso dello stesso, nella misura sopra specificata.

        4. La garanzia sulle medesime somme può essere inoltre costituita secondo una delle seguenti forme:

            a) dalla prestazione di una fideiussione a prima richiesta da parte dei soggetti di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1º settembre 1993, n. 385 da adeguarsi entro il 31 gennaio di ogni anno in base all'ammontare dei prestiti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. La fideiussione e stipulata dalla cooperativa esclusivamente a favore dei soci prestatori a garanzia della restituzione del prestito soci. In caso di insolvenza della cooperativa, le somme garantite sono escluse dalla procedura concorsuale;

            b) dall'adesione ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali promosso dalle Associazioni di categoria ovvero direttamente dalle cooperative interessate, eventualmente nell'ambito di iniziative di tipo consortile. In tal caso, il CICR determina i requisiti delle società cooperative e le condizioni di natura finanziaria ai fini della promozione dello schema di garanzia.

        5. Le società cooperative si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».