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Articolo aggiuntivo n. 29.0.25 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 29.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 27/11/17

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Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis.

(Rivalutazione annuale rendite INAIL)

        1. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del T.U. infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del Presidente dell'INAIL.

        2. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma precedente si provvede nell'ambito del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».