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Articolo aggiuntivo n. 29.0.29 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 29.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 27/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

        1. Al fine di tutelare le condizioni e garantire le professionalità del personale del settore ricerca dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni su Lavoro e le malattie professionali – INAIL l'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 218 del 2016 si applica a tutto il personale della ricerca destinatario delle norme contrattuali e normative. Tale intervento è previsto nell'atto di indirizzo del Dipartimento della funzione pubblica indirizzato all'ARAN del 6 luglio 2017. È stabilita altresì la conversione dei contratti in essere a tempo determinato del personale di cui al comma 1 in contratto a tempo indeterminato».

        Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti «249 milioni», e sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «329 milioni».