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Proposta di modifica n. 30.13 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 27/11/17

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Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un ''Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare''. La dotazione del fondo di cui al primo periodo è alimentata con le risorse di cui al comma 1 in misura non inferiore a 20 milioni di euro all'anno. Le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal medesimo Fondo di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1. Al Fondo di cui al primo periodo, è altresì assegnato I maggior gettito a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, di addizionale all'IRES, di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e imposta sul valore aggiunto (Iva) derivante dall'attuazione dei commi da 2 a 5 dell'articolo 3, in misura non inferiore a 50 milioni di euro per il 2018. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

        1-ter. Il Fondo di cui al comma 1-bis, primo periodo, è istituito con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e-si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua, le necessarie misure di sostegno, anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono poste a carico del Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del Lavoro e delia previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del periodo precedente».