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Proposta di modifica n. 30.28 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 30.

testo emendamento del 27/11/17

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Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Al fine di sostenere le famiglie indigenti e porre termine agli umilianti e diseducativi

        allontanamenti dalle mense scolastiche comunali delle scuole che adottano il pieno tempo di quei giovani studenti morosi nei confronti del servizio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la gratuità delle mense nelle scuole che adottano il tempo pieno, con una dotazione annua di 1.450 milioni di euro.

        1-ter. Con uno o più decreti il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso e di erogazione dei finanziamenti ai Comuni che avanzano richiesta di utilizzo del Fondo di cui al comma precedente.

        1-quater. Agli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter si provvede mediante quota parte del maggior gettito riveniente dalle disposizioni di cui al comma 1-quinquies e all'articolo 90-bis.

        1-quinques. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: ''nella misura del 26 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 29 per cento''.».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 90, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate
e superalcolici
)

        1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».