presentato il 27/11/2017 in V Bilancio del Senato da Laura BIGNAMI (Misto) e altri e altri 132 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 2, lettere c) e d))
testo emendamento del 27/11/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Fondo per il sostegno del ruolo di cura
e di assistenza del caregiver familiare)
1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un ''Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare'', con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un corrispondente importo delle somme di cui al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, giacenti sull'apposito conto di Tesoreria centrale, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatta ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua, le seguenti misure di sostegno:
a) forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore di cura familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alia pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo della Legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del prestatore di cura familiare che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;
c) riconoscimento ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 2 agosto 1995, n. 335, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto dei periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per conseguimento dell'assegno sociale;
d) facoltà per ai prestatori di cura familiare iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosiddette ''long term care'', deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei Lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del comma 2.
4. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
5. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 32.