presentato il 27/11/2017 in V Bilancio del Senato da Laura BIANCONI (AP-CPE-NCD-NCI) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 2, ultimo periodo)
testo emendamento del 27/11/17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Istituzione del Fondo per la valorizzazione
e sostegno dell'attività dei caregivers)
1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscere il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei Caregivers, di seguito denominato ''Fondo''. La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.
2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al caregiver, come individuato ai sensi del successivo comma 5, la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.
3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, sono riconosciute al caregiver, come individuato ai sensi del successivo comma 5, le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
4. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al caregiver, come individuato ai sensi del successivo comma 5, la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso caregiver familiare, durante i periodi di malattia o infermieri certificati, a tutela del suo diritto alla salute.
5. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».