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Articolo aggiuntivo n. 30.0.24 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 27/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

        1. I commi 2 e 3 dell'articolo 35 della legge 184 del 1983 sono sostituiti dai seguenti:

        ''2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, la sentenza straniera è riconosciuta in automatico applicazione della legge 31 maggio 1995, n. 218, articolo 41''.

        3. Se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, il provvedimento di adozione è immediatamente trascrivibile nei registri dello stato civile''.

        2. I commi 3 e 4 della legge 184 del 1983 sono sostituiti dai seguenti:

        ''3. Il relativo provvedimento è assunto dalla Commissione per le Adozioni Internazionali che provvede anche a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e). Di tale provvedimento è data comunicazione al tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione.

        4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento della Commissione per le Adozioni Internazionali, purché conforme ai princìpi della Convenzione. Anche di tale provvedimento è data comunicazione al tribunale per i minorenni competente in applicazione dei criteri di cui all'articolo 29-bis comma 2».