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Articolo aggiuntivo n. 30.0.28 al ddl S.2960 in riferimento all'articolo 30.

testo emendamento del 27/11/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Bonus bebè)

        1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2018 fino al compimento del secondo anno di età, ovvero del secondo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e non è cumulabile con il beneficio economico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

        2. All'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quarto periodo è soppresso».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 107,4 milioni di euro per l'anno 2018, 285,7 milioni di euro per l'anno 2019, 305,9 milioni di euro per l'anno 2020 e 158 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

        a) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019'' con le seguenti: ''di 212,6 milioni di euro per l'anno 2018, di 144,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 124,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 172 milioni di euro per l'anno 2021 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022'';

        b) alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2018: – 70.000;

        2019: – 100.000;

        2020: – 100.000.