presentato il 27/11/2017 in V Bilancio del Senato da Gaetano QUAGLIARIELLO (FL(Id-PL, PLI)) e altri e altri 9 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 27/11/17
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 30-bis.
(Bonus bebè)
1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 fino al compimento del secondo anno di età ovvero del secondo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e non è cumulabile con il beneficio economico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
2. All'articolo 1, cormma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quarto periodo è soppresso».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 107,4 milioni di euro per l'anno 2018, 285,7 milioni di euro per l'anno 2019, 305,9 milioni di euro per l'anno 2020 e 158 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:
a) alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: 70.000.000;
2019: 100.000.000;
2020: 100.000.000.
b) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2018, di 144,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 124,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 172 milioni di euro per l'anno 2021 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».